1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, se eseguite con il mezzo della posta, dal segretario o dal cancelliere, con corresponsione del relativo compenso forfetario»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei procedimenti con detenuti, il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo. Nei procedimenti davanti al tribunale per il riesame, in caso di urgenza, il giudice può altresì disporre che le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica, ferma restando l'osservanza delle norme del presente titolo»;
c) al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «con mezzi tecnici idonei» sono aggiunte le seguenti: «, compresa la posta elettronica».
2. Al comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale sono aggiunte,
3. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella prima notifica all'imputato è dato allo stesso avviso che le successive saranno fatte presso il difensore di fiducia, il quale può rifiutare la domiciliazione»;
b) al comma 8-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I difensori non possono rifiutare la notificazione».
4. All'articolo 159 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. In caso di irreperibilità, dichiarata a norma del comma 1, sono sospesi il processo e i termini di prescrizione. Il pubblico ministero, tuttavia, procede ugualmente alla raccolta delle prove e può promuovere forme anticipate di raccolta delle prove con incidente probatorio».
1. All'articolo 420-quater del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Durante la contumacia sono sospesi i termini della prescrizione».
1. Al comma 1 dell'articolo 591 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) quando ricorrono i casi di cui all'articolo 606, comma 3».
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 605 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso di decisione di conferma, la sentenza è redatta con motivazione semplificata che faccia rinvio recettizio alla sentenza di primo grado».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 615 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso di decisione di conferma, la sentenza è redatta con motivazione semplificata che faccia rinvio recettizio alla sentenza impugnata per cassazione».
1. Dopo il primo comma dell'articolo 162-bis del codice penale è inserito il seguente:
«È ammessa altresì oblazione per le contravvenzioni punite con pena detentiva, anche congiunta a pena pecuniaria. In tale caso, la pena pecuniaria da corrispondere a titolo di oblazione, ragguagliata ai sensi dell'articolo 135, è commisurata al massimo della pena detentiva prevista. Si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni del primo comma».
1. Fatti salvi i casi di connessione, appartiene al giudice di pace la competenza a decidere su tutte le contravvenzioni, comprese quelle punibili con pena detentiva, sola o congiunta a quella pecuniaria.
1. L'articolo 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è abrogato.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia gli articoli 157, 158, 159, 160 e 161 del codice penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
3. La prescrizione maturata prima della data di entrata in vigore della presente legge, computando i termini ridotti previsti dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, è definitiva.
4. Nel caso di proposizione di impugnazione i termini di prescrizione rimangono sospesi.
1. Gli articoli 4, 5, 7, 9 e 10 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, e gli articoli 30-ter e 50-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotti, rispettivamente, dai commi 1 e 5 dell'articolo 7 della citata legge n. 251 del 2005, sono abrogati.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni degli articoli 81 e 99 del
1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2621. - (False comunicazioni e illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 1.000 euro a 10.000 euro:
1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;
2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base a un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti;
3) gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi:
3.1) in violazione dell'articolo 2433-bis, primo comma;
3.2) in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;
3.3) in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto dell'articolo 2433-bis, quinto comma, oppure in difformità da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi».